Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  
Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative).

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative).

        1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

        1. Identico.

        2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».         2. Identico.
          2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».

        3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

        3. Identico.


Pag. 52-53
        4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.         4. Identico.
 

Articolo 7-bis.
(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati).
 

        1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».

 

        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.